Anomalia dell'offerta e preventivo del subappaltatore
Il TAR Lazio, sez. II, 20 dicembre 2021, sent. n. 13167/2021 ha affermato che, in sede di giustificazioni, può esibirsi il preventivo di spesa del subappaltatore redatto in data successiva alla formulazione dell’offerta.
La Sezione ha già rilevato (cfr. TAR Lazio sent. n. 10021/2021) come “la valutazione sulla sostenibilità dell’offerta deve essere effettuata anche tenendo conto delle sopravvenienze di fatto e di diritto che incidono sulla sua tenuta economica, e ciò sia in caso di rivalutazione in melius che in peius per il concorrente”.
Per quanto concerne la stima dei costi del subappalto, il Collegio ha ritenuto di condividere l’orientamento secondo cui il concorrente può “giustificare il ribasso proposto facendo riferimento ai preventivi o alle offerte a lui rivolte dagli operatori economici ai quali abbia deciso di subappaltare (entro i limiti di legge) una o più lavorazioni”, purché “le proposte dei subappaltatori siano a loro volta corredate da giustificazioni, poiché in caso contrario non vi sarebbe alcuna garanzia in ordine alla congruità dei prezzi da costoro praticati e si sottrarrebbe una parte della prestazione (quella subappaltata) al vaglio di sostenibilità da parte della stazione appaltante” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 25.7.2018, n. 4537 e idem Sez. III, 29.10.2020, n. 6618).
Alla luce delle predette coordinate ermeneutiche ne consegue che, nell’ambito della valutazione negoziale dell’affidabilità della proposta contrattuale, al fine di dimostrare la sostenibilità economica dell’offerta per i costi del subappalto, non è richiesto che il preventivo di spesa del subappaltatore debba avere data antecedente, o contestuale, alla formulazione dell’offerta.
Resta indispensabile che l’offerta si fondi su di un insieme di costi e ricavi ragionevolmente prevedibili e documentati, dovendosi tener conto a tal fine dei preventivi di spesa - quali sopravvenienze di fatto - attualizzati al momento della valutazione di anomalia (come avvenuto nel caso oggetto del giudizio).