Continuità nel possesso della attestazione SOA in scadenza e partecipazione alla gara
L’ordinamento riconosce la continuità tra la vecchia e la nuova attestazione SOA nel caso in cui il contratto di rinnovo intervenga con l’anticipo temporale previsto dall’art. 76, comma 5, DPR n. 207 del 2010, cioè almeno 90 giorni prima della scadenza dell’attestazione.
L’interpretazione della norma emersa in giurisprudenza, ferma restando la presenza del termine decadenziale di novanta giorni, mira a valorizzare, al pari della stipula del contratto, anche un più generale essersi attivato dell’operatore interessato nel suddetto termine, avviando contatti con la SOA aventi esplicito significato di richiedere e portare avanti il procedimento di rinnovo dell’attestazione in scadenza.
In altri termini, si sta affermando una lettura meno rigida del dato normativo, non essendo rinvenibile un apprezzabile interesse per differenziare le due ipotesi, a condizione che l’attivarsi dell’operatore economico presso la società di attestazione sia esplicito ed inequivoco.
Lo ha chiarito TAR Toscana, Sez. II, 29.09.2021, n. 1232.