Il contenuto della relazione di stima per i conferimenti in natura nelle società per azioni è predeterminato dalla legge
Con ordinanza n. 39178 del 9 dicembre 2021, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha interpretato l’art. 2343 c.c.
Chi conferisce nella società per azioni beni in natura o crediti è tenuto a presentare la relazione giurata d'un esperto, designato dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società, «contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale o dell'eventuale sopraprezzo e i criteri di valutazione seguiti».
La medesima disciplina si applica al caso in cui si verta in materia di aumento del capitale sociale (art. 2440 c.c., il quale richiama l'art. 2343 stesso codice).
La disposizione descrive il contenuto della relazione dell'esperto e, quindi, il perimetro del mandato, da intendersi definito ex lege.
La previsione si pone a evidente garanzia dei creditori sociali e dei soci tutti, i quali debbono poter fare affidamento sulla corrispondenza alla realtà del capitale sociale, anche per quella parte di esso non conferito in denaro.
Viene affermato il seguente principio di diritto: anche nel caso in cui il provvedimento giudiziale di designazione, ex art. 2343 c.c., contenga precisazioni o distinguo non richiesti, l'oggetto e lo scopo dell'accertamento peritale è determinato dalla legge: occorre verificare che all'apporto in natura venga assegnato un controvalore monetario non inferiore a quanto l'esperto accerti.