La verifica di congruità del costo della manodopera va effettuata prima dell'aggiudicazione
E' illegittima l'aggiudicazione disposta laddove la stazione appaltante non abbia provveduto, prima dell’aggiudicazione, alla verifica di congruità del costo della manodopera ai sensi dell'art. 97, co. 5, lett. d), del D.lgs. n. 50/2016. Tale modus agendi è oggettivamente violativo di quanto prescritto dall’art. 95, co. 10, del D.lgs. n. 50/2016 (secondo cui “Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d”), non essendo possibile, stante il chiaro disposto normativo univocamente interpretato in sede giurisprudenziale (cfr. ex plurimis, T.A.R. Lombardia, 13/5/2019, n. 1067; T.A.R. Lazio, 2/9/2019, n.10673; T.A.R. Piemonte, 13/10/2020, n. 600), riconnettere alcuna positiva rilevanza alla verifica postuma avviata dall'Ente (siccome tardiva rispetto al precetto legale), vieppiù se si considera che detta attività – come già evidenziato – non si è neppure conclusa con una determinazione espressa (all’uopo necessaria).
Tar Basilicata, sent. n. 696/2021 del 28.10.2021