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Con Delibera n. 628 dell'8.9.2021, l'Autorità Anticorruzione ha affermato che sono in contrasto con il Codice dei contratti pubblici sia il frazionamento artificioso del contratto di appalto sia il ripetuto affidamento dell'appalto al medesimo esecutore in mancanza di una gara aperta.
E′ illegittima la clausola di rinnovo tacito dell'affidamento inserita nei contratti d'appalto.
Non è consentito l'affidamento di un contratto d’appalto senza pubblicità, così come non è possibile prescindere dall'osservanza del criterio di rotazione nella scelta del contraente.