Responsabilità dell'appaltatore
L'appaltatore, dovendo osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è tenuto a controllare la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Ove l'appaltatore non riesca a dare tale prova, risponderà a titolo contrattuale di eventuali imperfezioni o i vizi dell'opera, nè potrà invocare il concorso di colpa del progettista o del committente o l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.
Corte di Cassazione, Sez. II Civile - ordinanza 22.06.2021 n. 17819