Insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, co. 4, del D. Lgs. n.50/2016 in relazione ad un processo verbale di contestazione della Guardia di Finanza
Il TAR Lecce, con la sent. 22.09.2021 n. 1377, ha ritenuto che il debito tributario non può considerarsi accertato in presenza del solo Processo Verbale di Constatazione (PVC) della Guardia di Finanza, che ha pacificamente natura endoprocedimentale (v. C.d.S., 2 aprile 2020, n. 2245).
Anche l'aver presentato la domanda di accertamento con adesione a seguito del predetto PVC, senza che la stessa sia stata riscontrata dall'Ente impositore, non consente di considerare accertato il debito tributario, in quanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, D. Lgs. n. 218/1997, “1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione”. Ne segue che l’obbligazione tributaria non può dirsi ancora sorta e non è integrata la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016.