I costi della manodopera devono essere indicati nell’offerta a pena di esclusione
La mancata indicazione nell'offerta dei costi della manodopera, così come prescrive l'articolo 95, comma 10, del decreto legislativo n. 50/2016, comporta l'esclusione dalla gara, in quanto: a) i costi della manodopera costituiscono elemento essenziale dell'offerta, poiché la loro indicazione consente di verificare la salvaguardia dei livelli retributivi minimi dei lavoratori; b) la mancata quantificazione del costo della manodopera rende incompleta l'offerta, senza che sia possibile attivare il soccorso istruttorio, non trattandosi della carenza di meri elementi formali della domanda di partecipazione; c) trattandosi di norma imperativa, il citato art. 95, comma 10, va ad eterointegrare la “lex specialis” di gara, rendendo vigente e cogente l'obbligo anche ove non espressamente previsto.
Costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza quello per cui il soggetto che partecipa alle procedure pubbliche di affidamento sa o deve sapere, in base ad un canone di ordinaria diligenza, che occorre l’indicazione specifica dei costi della manodopera, come d’altronde espressamente sancito dall’art. 95, comma 10, del decreto legislativo n. 50/2016 (dovendo, quindi, anche farsi applicazione del principio “ignorantia legis non excusat”).
Rimane irrilevante la non corretta predisposizione del modulo da parte della stazione appaltante.
Lo ha affermato TAR Sicilia, Catania, sez. III, 20 settembre 2021, n. 2838.