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Idoneità delle referenze bancarie da produrre in gara

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, con la sentenza n. 771/2021, ha fornito indicazioni in merito all'idoneità delle referenze bancarie da produrre in gara.

Con il ricorso è stato negato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal disciplinare di gara, con speciale riferimento alla produzione di dichiarazioni di almeno due istituti bancari attestanti l’affidabilità e la solvibilità.

La dichiarazione resa dalla Banca ed in concreto allegata all'offerta dal concorrente riportava unicamente che quest'ultimo è «una impresa con vasta esperienza nel settore di appartenenza, nonché cliente del nostro istituto bancario da molti anni».

Nel caso di specie, quindi, il TAR ha ritenuto del tutto assente l'indicazione della correttezza e puntualità del soggetto interessato, o una rappresentazione qualitativa del rapporto in atto tra l’impresa e l'istituto bancario.

L’unica referenza bancaria presentata non è stata ritenuta idonea a qualificare l’impresa sul piano economico-finanziario, non riferendo sulla qualità dei rapporti in atto con la società in termini di correttezza e la puntualità di questa nell'adempimento degli impegni assunti con l'istituto, di assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti (Cons. Stato, sez. III, 27 giugno 2017, n. 3134).

Resta irrilevante il fatto che il concorrente, nel proprio fascicolo processuale, abbia prodotto i bilanci degli ultimi tre anni, dai quali potrebbe evincersi l’assenza i perdite d’esercizio, nonché una dichiarazione rilasciata dalla Banca (di data ben successiva al termine ultimo di proposizione delle offerente) integrativa della referenza già prodotta in gara, che darebbe atto della sua affidabilità economico-finanziaria.

Ha ritenuto il Collegio che il concorrente abbia violato in toto la disciplina di gara, non presentando neppure un’attestazione idonea a provare la propria capacità economico finanziaria, che a norma dell’art. 46, comma 1-bis, del codice dei contratti, assume valenza di elemento essenziale dell’offerta, ed in tal modo ha precluso il relativo accertamento da parte della stazione appaltante.

Nel caso concreto, non sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per l’applicazione del soccorso istruttorio in quanto non si versava in ipotesi di integrazione, o chiarimento o completamento di documenti già prodotti, bensì di originaria carenza di idonee referenze bancarie “tout court” (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, sez. II, 16 gennaio 2020, n. 25).

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