Modello di offerta erratamente predisposto dalla stazione appaltante ed imputabilità dell'errore sulle quantità offerte
L'uso del modello di offerta erratamente predisposto dalla stazione appaltante, non conforme alle indicazioni della lex specialis di gara, non esonera il concorrente che segua la modulistica fornita dalla stazione appaltante dall'effettuare un accurato controllo della corrispondenza tra la sua offerta e il capitolato di gara.
Il conflitto sussistente tra il principio di affidamento del concorrente sul modello facsimile di offerta predisposto dalla stazione appaltante, che riportava errate quantità rispetto a quelle contemplate dal capitolato, e il principio della prevalenza della lex specialis di gara, e dunque del capitolato tecnico rispetto al modello, come fonte le cui indicazioni renderebbero riconoscibile l’errore commesso, va risolto nel senso che l'errore nelle quantità offerte è imputabile al concorrente, senza poter invocare un prevalente affidamento incolpevole.
Per il principio di autoresponsabilità, un operatore economico di indubbia esperienza che partecipa a numerose procedure concorsuali del genere di quella oggetto della controversia deve ritenersi responsabile dell’errore commesso senza aver impiegato un normale grado di diligenza nell’accertare le effettive indicazioni contenute nella lex specialis di gara, anche in considerazione del fatto che il modello facsimile era editabile perché in formato word e, dunque, era possibile renderlo conforme alle effettive prescrizioni del capitolato tecnico.
Invero, in materia di partecipazione a procedure ad evidenza pubblica gli operatori economici sono soggetti ai principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, essendo specifico onere degli stessi assicurarsi che la prestazione offerta sia conforme a quanto indicato dalla stazione appaltante nella lex specialis di gara.
Consiglio di Stato, sez. V, 06.10.2021 n. 6651