Subentro nel contratto di appalto
C.g.a. 8 ottobre 2021, sent. n. 841, ha chiarito che costituisce un preciso onere dell’operatore economico - che intende subentrare nella posizione negoziale dell’aggiudicatario - formulare una specifica domanda di subentro nel contratto.
Si tratta di una “tutela in forma specifica”, a carattere integralmente satisfattorio, affidata alla domanda di conseguire l’aggiudicazione e il contratto (art. 124, comma 1, prima parte), il cui accoglimento postula la sterilizzazione ope judicis, in termini di “dichiarazione di inefficacia”, del contratto eventualmente già stipulato inter alios.
La dichiarazione di inefficacia del contratto, infatti, non costituisce un effetto automatico dell’annullamento dell’aggiudicazione, ma può conseguire ad una specifica valutazione effettuata dal giudice che ha annullato l’aggiudicazione, sulla base degli elementi di valutazione indicati dall’art. 122 c.p.a.