I quesiti degli operatori economici ed i chiarimenti al bando resi dalla stazione appaltante
Il TAR Puglia, Bari, sent.10.09.2021 n.1348 ha esaminato la questione relativa ai chiarimenti sollecitati da un operatore economico e ha affermato che:
-Nella dinamica di una gara di appalto, la richiesta di chiarimenti da parte dei concorrenti alla gara è perfettamente lecita; così come lecita e, anzi, legittima è la conseguente attività di interlocuzione con la quale la stazione appaltante rende il chiarimento richiesto.
-Con particolare riguardo ai requisiti di partecipazione, per la possibilità di letture alternative da parte dei concorrenti di una gara, la stazione appaltante, in caso di dubbi o perplessità, deve chiarire la propria volontà esprimendosi in maniera inequivoca sul punto.
-Il chiarimento deve però mantenersi entro un ben definito spazio logico e argomentativo, senza incidere sulla legge di gara.
-La gara di appalto è infatti disciplinata essenzialmente dal bando – o lettera di invito-, che ne detta le regole e che, pertanto, contiene il decalogo cui ogni concorrente deve attenersi per potervi partecipare in condizioni di parità con altri operatori economici.
-In virtù della superiore esigenza, il chiarimento reso dalla stazione appaltante può spingersi fino al limite della interpretazione autentica di una clausola del bando di gara, allo scopo di rendere noto inequivocabilmente il modo di intendere la sussistenza di un requisito partecipativo previsto a pena di esclusione.
-Quando, invece, il chiarimento incide sull’essenza stessa di un requisito di partecipazione alla gara esso dà vita ad una modifica non consentita delle regole del gioco, trattandosi di attività che si pone in contrasto con la par condicio.