Acquisto di bond e responsabilità della banca
Il cliente è da ritenersi adeguatamente informato dalla banca se vi è stato un "individualizzato colloquio verbale" in merito alla rischiosità dell'investimento (acquisto di bond argentini).
La Corte di cassazione, ordinanza n. 29616/2022, respingendo il ricorso di un correntista, ha affermato che è valida l'operazione di investimento laddove l'investitore, informato delle ragioni per le quali l'intermediario non reputi l'operazione adeguata, ne richieda comunque l'esecuzione e questa sua volontà sia esternata a mezzo di un ordine scritto o su un altro supporto equivalente in cui sia esplicitato il riferimento alle avvertenze ricevute.
Nel caso esaminato, un funzionario della banca, parlando col cliente, aveva messo in luce l'alta rischiosità dell'operazione a causa della condizione dello Stato argentino, e del fatto che i tassi offerti erano i più alti sul mercato con riferimento ai titoli con uguale caratteristica di durata, ma con rischi minori. Inoltre, era stata sottolineata la non rimborsabilità del titolo stesso.
Rileva "l'espressa autorizzazione scritta di dare esecuzione all'ordine di acquisto impartita dal cliente" che "non obbliga la Banca ad astenersi dalla messa in opera del predetto ordine" né tantomeno a "recedere dal contratto". La norma - argomenta la Corte - non contempla dunque un divieto assoluto a carico dell'intermediario di dare seguito alle operazioni non adeguate, ma, al contrario, ne consente il compimento.
La banca, autorizzata dal cliente all'esecuzione di un'operazione non adeguata, per la quale siano state rese le informative del caso (nella specie a opera del funzionario dell'Istituto), non è tenuta a sottrarsi dal dare corso al contratto mediante il recesso. Sono, quindi, valide le singole operazioni di investimento che pure l'intermediario reputi inadeguate.
In definitiva, la sottoscrizione da parte del cliente - come avvenuto nel caso specifico - della clausola in calce al modulo d'ordine, contenente la segnalazione d'inadeguatezza dell'operazione, è idonea a far presumere assolto l'obbligo previsto in capo all'intermediario dal regolamento Consob (art. 29, comma 3, del reg. n. 11522 del 1998).
Da questa breve panoramica, conclude la Cassazione, si ricavano questi principi:
1) allorché si faccia luogo al compimento di un'operazione inadeguata occorre che l'intermediario – valutati gli elementi di giudizio in suo possesso e in adesione alla regola "know your customer" (art. 28, comma 1, Reg. Consob 11522/1998) – offra all'investitore, in assolvimento degli obblighi di informazione attiva (incarnazione della regola "know your product"), nell'individualizzato colloquio verbale - mirato a un'effettiva spiegazione e reale comprensione dei termini e delle ragioni dell'inadeguatezza rilevata dall'intermediario, che deve aver luogo prima che l'operazione sia posta in essere –, tutte le informazioni in grado di renderlo edotto delle ragioni per le quali reputi che l'operazione sia inadeguata in modo che, anche riguardo a essa, la scelta che l'investitore effettuerà possa dirsi che sia avvenuta in modo consapevole;
2) qualora, ricevute le informazioni intese a evidenziare l'inadeguatezza dell'operazione, l'investitore intenda insistere per la sua esecuzione e l'autorizzi perciò in forma espressa, la dichiarazione che egli renda in forma scritta è fonte di una presunzione che l'intermediario abbia assolto il dovere di informazione specificatamente gravante su di sé in relazione alle operazioni inadeguate;
3) la presunzione che in tal modo si determina non vale, tuttavia, a sollevare l'intermediario dall'onere di provare di aver assolto il dovere di informazione ove l'investitore alleghi che talune informazioni, in grado di orientarne diversamente le scelte e di farlo desistere dall'intraprendere l'operazione rivelatasi pregiudizievole se ne fosse stato a conoscenza, gli siano state taciute, ricadendo in tal caso sull'intermediario l'onere di provare che le informazioni asseritamente taciute sono state invece rese o che sono altrimenti irrilevanti.