La cd. "amicizia" su Facebook non è causa di incompatibilità dell'esaminatore nei concorsi pubblici
Nei concorsi pubblici non sussiste l'obbligo di astensione dell'esaminatore che sia connesso tramite social network al candidato
La settima sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 2849 del 14 aprile 2022, è intervenuta in tema di concorsi pubblici, ritenendo insussistente una situazione di incompatibilità tra esaminatori e candidati tale da imporre l’obbligo di astensione in caso di foto “caricate” sui profili dei social network che li ritraggono insieme, in considerazione del fatto che esse non valgono, da sole, a dimostrare la «commensalità abituale», prevista dall’art. 51 c.p.c..
Sotto tale profilo, in quanto espressione di un principio di indubbio rilievo sistematico, si può fare anche riferimento alla delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa n. 40 del 25 marzo 2021, avente ad oggetto l’uso dei mezzi di comunicazione elettronica e dei social media da parte dei magistrati amministrativi. L’art. 8 di tale delibera stabilisce infatti che “le amicizie sui profili social non costituiscono un elemento di per sé rilevante a manifestare la reale consuetudine di rapporto personale richiesta ai fini delle incompatibilità, la cui disciplina, di carattere tassativo, è prevista unicamente nell’art. 51 c.p.c.”.
Invero, la sussistenza di una situazione di incompatibilità tale da imporre l’obbligo di astensione deve essere valutata con estrema cautela in relazione alla sua portata soggettiva, onde evitare che la sussistenza dell’obbligo di astensione possa essere estesa a casi e fattispecie in alcun modo contemplate dalla normativa di riferimento.
Nei pubblici concorsi i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l’obbligo di astenersi solo ed esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall’art. 51 c.p.c., senza che le cause di incompatibilità previste dalla predetta norma, proprio per detto motivo, possano essere oggetto di estensione analogica.
Così i rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati ammessi alla prova orale non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa. Le cosiddette “amicizie” su Facebook sono del tutto irrilevanti poiché lo stesso funzionamento del social network consente di entrare in contatto con persone che nella vita quotidiana sono del tutto sconosciute. Il motivo di astensione è ravvisabile quando vi è prova che il membro della commissione abbia con il candidato frequenza di contatti e di rapporti di tale continuità da far dubitare della sua imparzialità e serenità di giudizio. Il riferimento alla “abitualità” della commensalità esclude per l’appunto, per pura e semplice logica, l’occasionalità della stessa. E della abitualità occorre dare prova. Prova che non può essere certo fornita mediante Facebook; gli scatti fotografici postati sui social media rappresentano singoli episodi e non invece una situazione di abitualità.