Riassunzione part time di personale del gestore uscente ed elusione della clausola sociale
Nella sentenza in oggetto ha trovato conferma il consolidato orientamento (ex multis, Cons. Stato, VI, 21 luglio 2020, n. 4665) secondo cui la cd. clausola sociale è connotata da un necessario carattere di flessibilità, collocandosi nell’ambito della libertà d’impresa ed avendo quali parametri di riferimento le esigenze della stazione appaltante (che non possono comunque imporre un riassorbimento integrale del personale, in quanto verrebbero a limitare eccessivamente la libera iniziativa economica dell’operatore concorrente: così Cons. Stato, VI, 24 luglio 2019, n. 5243) e quelle dei lavoratori (non potendo l’elasticità di applicazione della clausola spingersi fino al punto da legittimare politiche aziendali di dumping sociale in grado di vanificare gli obiettivi di tutela del lavoro perseguito attraverso la stessa (così Cons. Stato, V, 10 giugno 2019, n.3885).
Nel caso deciso non vi era nella lex specialis di gara un obbligo di riassunzione dei lavoratori già alle dipendenze del precedente gestore, sì che la prospettazione contenuta nell’offerta dell'aggiudicataria circa lo svolgimento dell’appalto con l’impiego di otto nuovi lavoratori da assumere full time e fruenti di sgravi contributivi (a fronte della disponibilità di assumere part time il personale già alle dipendenze del gestore uscente, peraltro alla luce non di valutazioni potestative ma di due dati obiettivi quali il monte ore effettivamente assegnato dal committente ed il fabbisogno derivante dall’esecuzione del contratto) non è di per sé elusiva della clausola sociale.
In concreto era sostenibile l'offerta formulata in base all’assunzione (praticamente) full time di otto dipendenti con sgravi contributivi ed il reimpiego di otto/nove dipendenti della precedente gestione in regime part time (al 50-60% senza sgravi contributivi).
Consiglio di Stato, sez. V, 18.10.2021 n. 6957