Tel. ufficio:

0971.410469

Cell:

392.4116280

Il promissario acquirente non può impugnare atti in materia edilizia

Non può ritenersi legittimato ad impugnare il provvedimento, con il quale un Comune ha annullato in autotutela un piano di lottizzazione, il promissario acquirente del terreno interessato dal medesimo piano di lottizzazione, ove questi, nonostante la stipula del contratto preliminare di compravendita dell'area, non abbia acquisito la effettiva e materiale disponibilità del terreno stesso (che si potrebbe configurare in caso di preliminare cd. "ad effetti anticipati", con il quale quantomeno si anticipa l'effetto della consegna dell'immobile)

Cons. St., sez. VI, 14 marzo 2022, n. 1768 

Ha ricordato la Sezione che il Consiglio di Stato ha chiarito in maniera più specifica la reale situazione ricoperta dal promissario acquirente in un passaggio della motivazione della sentenza n. 6961 del 14 ottobre 2019 secondo cui “Rispetto agli interessi pretensivi, il potere di conformazione e di autorizzazione edilizia investe infatti in via diretta ed esclusiva il proprietario della res, in capo al quale l’interesse si appunta, mentre il vincolo obbligatorio che si instaura tra il promittente venditore ed il promissario acquirente fa sì che le modalità di esercizio del potere riverberino, sulla posizione del secondo, effetti solo indiretti relegando la posizione di quest’ultimo, nell’ambito della relazione pubblicistica, a quella di titolare di un mero interesse di fatto. Tali effetti indiretti rilevano invece sul piano civilistico dell’esatto adempimento e quindi nell’ambito della relazione contrattuale, giammai in seno alla relazione procedimentale dove il proprietario resta l’interlocutore esclusivo della vicenda dinamica del potere. Ne discende che rispetto a tutti gli interventi edilizi via via autorizzati sulle unità immobiliari promesse in vendita, l’odierno appellante [in quel giudizio: n.d.r.] è privo di una situazione giuridica soggettiva idonea a differenziarne la posizione e quindi a radicarne la legittimazione, non potendosi ritenere idoneo a tale scopo il mero vincolo obbligatorio che ha ad oggetto la prestazione (nella specie del consenso richiesto per il perfezionamento del contratto) non l’esercizio di un potere”. 

Parlaci del tuo caso, siamo pronti ad ascoltarti

TELEFONO

0971.410469

Studio Legale de Bonis

Lo Studio Legale de Bonis, fondato nel 1872, è uno degli studi legali italiani di più antica tradizione. La tradizione, sinonimo di affidabilità e continuità, si lega con la modernità.

Ultimi Articoli

I Nostri Social

Skype
LinkedIn

Contatti

Via IV Novembre 58 – 85100 Potenza
0971.410469
0971.275503